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                tre Referendum sulla riforma della Legge Elettorale e  sull'abolizione delle candidature multiple. 
                  si vota il 21 e 22 giugno 09 
  i quesiti referendari  
  
                 
                  
                    
                      | scheda di colore VIOLA | 
                      
                         1° Quesito - modulo colore viola: 
  Premio di maggioranza alla lista più votata -   Camera  
                          Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30   marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed   integrazioni successive, titolato “Approvazione del testo unico delle leggi   recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati”, limitatamente alle   seguenti parti: 
                        art. 14-bis, comma 1: “I partiti o i gruppi politici organizzati possono   effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente   presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere   reciproche.”; 
                          art. 14-bis, comma 2: “La dichiarazione di collegamento è   effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14.   Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo   stesso contrassegno.”;  
                          art. 14-bis, comma 3, limitatamente alle parole: “I   partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si   candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale   dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo   della coalizione.”;  
                          art. 14-bis, comma 4, limitatamente alle parole “1, 2   e”;  
                          art. 14-bis, comma 5, limitatamente alle parole: “dei collegamenti   ammessi”; 
                          art. 18-bis, comma 2, limitatamente alle parole: “Nessuna   sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano   effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’art. 14-bis, comma 1,   con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano   conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento   europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’art.   14.”; 
                          art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “alle coalizioni   e”; 
                          art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “non collegate”; 
                          art.   24, numero 2), limitatamente alle parole: “, nonché per ciascuna coalizione,   l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione”; 
                          art. 31, comma 2,   limitatamente alle parole: “delle liste collegate appartenenti alla stessa   coalizione”; 
                          art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “di seguito, in   linea orizzontale, uno accanto all’altro, su un’unica riga”; 
                          art. 31, comma   2, limitatamente alle parole: “delle coalizioni e”; 
                          art. 31, comma 2,   limitatamente alle parole: “non collegate”; 
                          art. 31, comma 2, limitatamente   alle parole: “di ciascuna coalizione”; 
                          art. 83, comma 1, numero 2): “2)   determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste   collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste   che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle   liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non   collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;”;  
                          art.   83, comma 1, numero 3), lettera a): “a) le coalizioni di liste che abbiano   conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e   che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano   nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista   collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata   esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto   speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che   abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella   circoscrizione;”; 
                          art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle   parole, ovunque ricorrono: “non collegate”; 
                          art. 83, comma 1, numero 3),   lettera b), limitatamente alle parole: “, nonché le liste delle coalizioni che   non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano   conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi   ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute,   presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui   statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche,   che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella   circoscrizione”; 
                          art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “le   coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e”; 
                          art. 83, comma 1,   numero 4), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste   o”; 
                          art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “coalizioni di   liste o”; 
                          art. 83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: “la   coalizione di liste o”; 
                          art. 83, comma l, numero 6): “6) individua quindi,   nell’àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3),   lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per   cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze   linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni   comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di   tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei   voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la   maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul   piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;”;  
                          art. 83,   comma 1, numero 7): “7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito   positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in   base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A   tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre   elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il   numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale   divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così   ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al   riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta   rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che   rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le   quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità   di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale   nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di   cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi   del numero 4);”;  
                          art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole:   “varie coalizioni di liste o”; 
                          art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente   alle parole: “per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre   elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente   elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l’indice relativo ai   seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima.   Analogamente,”; 
                          art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole,   ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”; 
                          art. 83, comma 1, numero 8),   limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizioni di liste o”; 
                          art.   83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “coalizioni o”; 
                          art. 83,   comma 1, numero 9): “9) salvo quanto disposto dal comma 2, l’Ufficio procede   quindi all’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle   liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente   circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre   elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di   seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8).   Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria   del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna   lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del   quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna   lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste   seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così   ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra   elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio.   Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le   circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa   attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti   operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi   eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da   quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo   poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i   seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha   ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e   nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi   spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate.   Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima   circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non   utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del   quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento   alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni   precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista   eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li   ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle   liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre   circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di   attribuzione non utilizzate.”; 
                          art. 83, comma 2, limitatamente alle parole:   “la coalizione di liste o”; 
                          art. 83, comma 2, limitatamente alle parole:   “coalizione di liste o”; 
                          art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “di   tutte le liste della coalizione o”; 
                          art. 83, comma 3, limitatamente alle   parole: “coalizioni di liste e”; 
                          art. 83, comma 3, limitatamente alle parole,   ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”; 
                          art. 83, comma 3, limitatamente   alle parole: “coalizioni di liste o”; 
                          art. 83, comma 4: “L’Ufficio procede   poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti   tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma   1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.”;  
                          art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “numero 6),”; 
                          art. 83, comma   5, limitatamente alle parole: “e 9)”; 
                          art. 83, comma 5, limitatamente alle   parole: “coalizione di liste o”; 
                          art. 83, comma 5, limitatamente alle parole:   “coalizioni di liste o”; 
                          art. 84, comma 3: “Qualora al termine delle   operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in   una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell’àmbito della circoscrizione   originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista   deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata,   procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione   residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle   altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della   lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già   utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.”; 
                          art. 84, comma 4,   limitatamente alle parole: “e 3”; 
                          art. 86, comma 2, limitatamente alle   parole: “, 3”?». 
                         
                         | 
                       
                    
                       
                            PREMIO DI MAGGIORANZA ALLA  
                            LISTA PIÙ VOTATA ALLA CAMERA 
                          DEI DEPUTATI 
                       
                        
                        
                                                      Votando NO 
                          si lascia invariata la legge attuale. | 
                          Votando SI 
                          si approva la modifica alla legge elettorale attuale nella parte in cui assegna  il premio di maggioranza alla Camera dei Deputati, che verrebbe assegnato alla  lista con più voti e non più, come ora, alla coalizione di partiti con più  voti.  | 
                         
                                                | 
                       
                                     
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                      scheda di colore BEIGE | 
                    
                       
                       
                      2° Quesito - modulo colore   beige: 
  Premio di maggioranza alla lista più votata - Senato  
                      Volete voi che sia abrogato il Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,   nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive,   titolato “Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della   Repubblica”, limitatamente alle seguenti parti: 
                      
                        art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "di coalizione"; 
                          art. 9,   comma 3, limitatamente alle parole: "Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta   per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di   collegamento ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi   recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del   Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o   gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito   almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo,   con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'art. 14 del citato   testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del   1957."; 
                          art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "alle   coalizioni e"; 
                          art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "non   collegate"; 
                          art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ",   nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della   coalizione"; 
                          art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "delle liste   collegate appartenenti alla stessa coalizione"; 
                          art. 11, comma 3,   limitatamente alle parole: "di seguito, in linea orizzontale, uno accanto   all'altro, su un'unica riga"; 
                          art. 11, comma 3, limitatamente alle parole:   "delle coalizioni e"; 
                          art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "non   collegate"; 
                          art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di ciascuna   coalizione"; 
                          art. 16, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ".   Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di   liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le   liste che la compongono"; 
                          art. 16, comma 1, lettera b), numero 1): “1) le   coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per   cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che   abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi   espressi;”; 
                          art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle   parole: "non collegate"; 
                          art. 16, comma 1, lettera b), numero 2),   limitatamente alle parole: "nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni   che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito   sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi"; 
                          art. 17,   comma 1, limitatamente alle parole: "le coalizioni di liste e"; 
                          art. 17,   comma 1, limitatamente alle parole: "coalizioni di liste o"; 
                          art. 17, comma   1, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione di liste   o"; 
                          art. 17, comma 2, limitatamente alle parole: "la coalizione di liste   o"; 
                          art. 17, comma 3: “Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia   dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'àmbito di   ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera   b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno   il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione   di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del   comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle   cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero   di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo   quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene   conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra   elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il   quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta   rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che   rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le   quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità   di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale   circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna   lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i   seggi già determinati ai sensi del comma 1.”;  
                          art. 17, comma 4,   limitatamente alle parole: "alla coalizione di liste o"; 
                          art. 17, comma 5,   limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizioni di liste o"; 
                          art.   17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione di liste   o"; 
                          art. 17, comma 5, limitatamente alle parole: "alle coalizioni di liste   e"; 
                          art. 17, comma 6: “Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto   dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna   coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali   delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b),   numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale   divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così   ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per   quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta   il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora   da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste   ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a   quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.”;  
                          art. 17, comma 8: “Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati   presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire   tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi   alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che   abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo   secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte   decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.”;  
                          art. 17-bis,   limitatamente alle parole: “e 6”; 
                          art. 19, comma 2: “Qualora la lista abbia   esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia   quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito,   nell'àmbito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma   8."». 
                           
                       
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                            PREMIO DI MAGGIORANZA ALLA 
                              LISTA PIÙ VOTATA AL  SENATO 
                              DELLA REPUBBLICA 
                       
                      
                        
                          Votando NO 
                          si lascia invariata la legge attuale  | 
                          Votando SI 
                          si approva la modifica  alla legge elettorale attuale nella parte in cui assegna il premio di maggioranza  al Senato della Repubblica, che verrebbe assegnato alla lista con più voti e  non più, come ora, alla coalizione di partiti con più voti.  | 
                         
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                      scheda di colore VERDE  | 
                    
                      
                          
                          
                        3° Quesito - modulo colore verde: 
                          Abrogazione candidature multiple  
                        Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30   marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed   integrazioni successive, titolato “Approvazione del testo unico delle leggi   recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati”, limitatamente alle   seguenti parti: 
                        art. 19, limitatamente alle parole: “nella stessa”,  
                        art. 85. 
                       
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                            ABOLIZIONE 
                              DELLE 
                          CANDIDATURE MULTIPLE 
                       
                      
                        
                          Votando NO 
                          si lascia invariata la legge attuale | 
                          Votando SI 
                          si vieta a qualsiasi  candidato di essere presente su più circoscrizioni e si obbliga ognuno a  scegliere in quale collegio/sezione elettorale candidarsi.  | 
                         
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